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Vincoli Normativi RICHIEDI PREVENTIVO
L'installazione indoor, all'interno di edifici pubblici o privati, non necessita di alcuna autorizzazione. Le problematiche sono relative alle installazioni outdoor, lungo le strade e all'interno dei centri abitati. Dunque il problema delle autorizzazioni riguarda quasi esclusivamente le installazioni a scopo commerciale.

In linea generale, è necessario fare riferimento all'Art. 23 del Codice della Strada "Pubblicità sulle strade e sui veicoli". Le indicazioni in esso contenute, tuttavia, sono state redatte in un periodo precedente all'implementazione dei maxischermi LED a scopo pubblicitario, motivo per cui questo particolare strumento di comunicazione non viene preso in considerazione in maniera esplicita.

Il metodo migliore per considerare le prescrizioni e interpretare i regolamenti che dall'Art. 23 derivano, consiste nel :
  • Considerare applicabili ai maxischermi LED tutti i vincoli relativi all'affissione tradizionale
  • Prestare attenzione a tutti i vincoli relativi al carattere luminoso del messaggio veicolato tramite maxischermo LED.
L'Art. 23 del Codice della Strada innanzitutto vieta qualsiasi tipo di impianto che possa "… ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero recare disturbo visivo agli utenti della strada, o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la circolazione".
Il comma 1 prosegue aggiungendo che "Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento".

Tali disposizioni di carattere generale, sono soggette all'interpretazione da parte delle amministrazioni locali cui è demandata la regolamentazione specifica in materia, come sancito dal comma 4 del medesimo articolo del Codice della Strada, secondo cui "La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale".

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Le regolamentazioni in materia non sono tuttavia esenti da una serie di problemi e interrogativi. Innanzitutto, essendo uno strumento di comunicazione giovane e innovativo, alcune amministrazioni comunali non hanno ancora provveduto ad una regolamentazione specifica, con il rischio di dover applicare ad esso normative stilate per altri strumenti simili in alcune caratteristiche – come i cartelloni a messaggio variabile o le insegne luminose degli esercizi commerciali – ma con logiche e funzionalità completamente differenti. Parallelamente a questo aspetto, è la mancanza di standardizzazione a generare ulteriore confusione, per cui di fatto in ogni comune vigono logiche e vincoli differenti.
Nel concreto la possibilità di installare un impianto può dipendere in gran parte dalla predisposizione, all'interno dell'amministrazione comunale, di un assessore o un impiegato dell'ufficio tecnico o della viabilità, piuttosto che dal rispetto di norme specifiche, in cui venga garantita una effettiva libertà imprenditoriale.

A livello più generale, in alcuni contesti è percepibile una sostanziale sottovalutazione nelle possibilità di sviluppo e nelle potenzialità comunicative dei maxischermi LED da parte delle amministrazioni comunali, ossia le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. In altri contesti, al contrario, regolamentazioni recenti hanno permesso di definire con maggiore precisione i vincoli e i confini relativi all'installazione dei maxischermi LED. Prendere in considerazione alcuni esempi concreti può risultare esplicativo.